Modifiche per la determinazione dell’IRAP
Le nuove regole sul trattamento tributario dei compensi di lavoro sportivo, nell’area del dilettantismo, trovano collocazione tra le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, in attuazione della legge delega per la riforma dello sport (L. 86/2019).
Il lavoro sportivo in particolare, con il D.Lgs. 36/2021, ha ricevuto il riconoscimento di tutele in un quadro ritenuto sostenibile nell’ambito del dilettantismo.
Gli aspetti tributari del lavoro sportivo nell’area del dilettantismo sono disciplinati dall’art. 36 c. 6 D.Lgs. 36/2021, in vigore dal 1° luglio 2023, in base al quale è prevista l’esenzione dalla base imponibile fiscale fino a 15.000 euro per i compensi di lavoro sportivo dei dilettanti.
La richiamata disposizione è destinata a subire l’integrazione, prevista dallo Schema di decreto legislativo, Atto del Governo n. 49, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega di riforma dello sport, al momento in esame presso le Camere prima della definitiva approvazione.
Il richiamato Schema di decreto correttivo prevede un’integrazione, all’art. 36 c. 6 del D.Lgs. 36/2021, secondo cui in ogni caso i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell’area del dilettantismo non concorrono, fino all’importo di 85.000 euro, alla determinazione della base imponibile IRAP.
Possibile estensione dell’esenzione
La Relazione tecnica allo Schema di decreto legislativo in commento, per calcolare la copertura finanziaria necessaria all’introduzione del trattamento di favore in termini di esenzione IRAP, individua, come soggetti interessati dall’agevolazione, un numero importante di lavoratori dipendenti per i quali il rapporto si configura come collaborazione coordinata e continuativa.
Tale passaggio, inserito nella Relazione tecnica, ossia che vi sono lavoratori dipendenti per cui il rapporto si configura come collaborazione, sembrerebbe rappresentare una contraddizione in termini, in quanto la categoria dei lavoratori dipendenti non può contenere una sottocategoria di collaboratori.
In secondo luogo, la copertura viene calcolata senza considerare la soglia, già prevista dalla disposizione che entrerà in vigore il 1° luglio 2023 per cui i compensi dei lavoratori, nell’area del dilettantismo, non partecipano alla formazione della base imponibile fino a un massimo di 15.000 euro.
L’esclusione dalla base imponibile vale sicuramente per l’IRPEF ma, stante la generica previsione, dovrebbe trovare applicazione anche ai fini della formazione della base imponibile IRAP.
Le richiamate contraddizioni sono state rilevate dal Senato, chiamato a rendere parere sulle modifiche in commento. Ciò potrebbe sottendere una revisione dell’attuale testo normativo che estenda l’esenzione dalla base imponibile IRAP dei compensi di tutti i lavoratori sportivi dilettanti, indipendentemente dal rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente, lavoro occasionale.
In altri termini, la copertura finanziaria necessaria è stata studiata in maniera estesa, quindi, dovrebbero esserci gli spazi finanziari per allargare la platea dei beneficiari del trattamento fiscale di favore.
La questione potrebbe anche risolversi in maniera diversa, in considerazione della definizione di rapporto di lavoro sportivo nel dilettantismo, contenuta nell’art. 28 del D.Lgs. 36/2021. La richiamata disposizione, introdotta con il riordino e riforma del rapporto di lavoro sportivo, prevede una presunzione di legge per cui, a determinate condizioni, i rapporti di lavoro nell’area del dilettantismo rientrano nell’ambito dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.
Rapporto di lavoro sportivo nel dilettantismo
Il rapporto di lavoro nel dilettantismo, secondo quanto previsto dal richiamato art. 28 del D.Lgs. 36/2021, si presume oggetto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, innalzate a 24 ore dal richiamato Schema di decreto correttivo, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; e
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
La richiamata presunzione potrebbe spiegare la contraddizione indicata in precedenza per cui nel prossimo futuro molti più rapporti di lavoro dipendente, nel rispetto delle richiamate condizioni, potranno avere la forma di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Fonte: Quotidiano Piu’