Liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c. e obblighi informativi della banca

Di
Redazione
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8 Aprile 2023
Liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c. e obblighi informativi della banca in caso di peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale
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In funzione dell’applicazione dell’art. 1956 cod. civ., in tema di liberazione del fideiussore di un’obbligazione futura, quando il debitore garantito sia una società di persone la sua trasformazione in società di capitali successiva alla prestazione di tale tipo di fideiussione non determina di per sé, in ragione degli effetti della trasformazione disciplinati dall’art. 2498 cod. civ., alcun peggioramento delle condizioni patrimoniali della società debitrice in riferimento alla responsabilità dei soci della società trasformata, in quanto delle obbligazioni sociali passive anteriori alla trasformazione costoro continuano a rispondere personalmente e illimitatamente, salvo che creditori sociali non abbiano prestato il proprio consenso alla trasformazione ex art. 2500-quinquies cod. civ. Per le obbligazioni sociali sorte dopo la trasformazione, peraltro, la non sussistenza di una responsabilità solidale e illimitata dei soci della società di capitali non determina alcun mutamento della consistenza quantitativa e qualitativa dell’indebitamento della società e del suo patrimonio anteriore alla trasformazione.

Sempre in funzione dell’applicazione della regola codicistica, se nell’ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto non conseguente all’erogazione di ulteriore credito, tali da mettere a repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, la banca creditrice, nel momento in cui viene a conoscenza di tale significativo peggioramento, è tenuta, a tutela dell’interesse del fideiussore per obbligazioni future, a porre immediatamente termine al rapporto bancario impedendo ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l’esposizione debitoria, ovvero ad avvisare il fideiussore di tale significativo peggioramento, pena la perdita di efficacia della garanzia.

Giurisprudenza

Contratti bancari – Contratti di credito – Finanziamento – Garanzia – Fideiussione – Obblighi informativi

Cassazione civile, sezione I, 17 febbraio 2023, n. 5017

Nota a sentenza

Nota a Cassazione civile, sezione I, 17 febbraio 2023, n. 5017

Fonte: Contenzioso bancario