Un correntista chiede che la banca venga condannata a restituirle le ingenti somme allo stesso sottratte a seguito di bonifici non autorizzati effettuati tramite il servizio home banking. Il cliente aveva acceso il conto corrente basandosi sul rapporto di fiducia intercorrente con un consulente finanziario della banca il quale però, dopo aver ottenuto in modo fraudolento le password e i codici di accesso al conto medesimo, era riuscito a far cambiare l’utenza telefonica di riferimento e a disporre a favore della moglie i bonifici contestati. Il cliente imputava alla banca di non aver adottato idonee misure di sicurezza a sua tutela e comunque di non aver rilevato l’anomalia di quelle operazioni di addebito. La banca eccepiva la colpa grave del correntista, anche per aver attivato il servizio di home banking in assenza delle necessarie conoscenze informatiche, e chiedeva la reiezione di tutte le domande avanzate.
La banca è responsabile per aver consentito, in assenza di idonee misure di sicurezza, che un terzo fraudolentemente cambiasse l’utenza telefonica su cui inviare gli sms di conferma delle operazioni effettuate online e va esclusa la sussistenza di una colpa grave in capo al correntista che sebbene “tardivo digitale” ha deciso comunque di attivare il servizio di home banking.
Giurisprudenza
Conto corrente – Home banking – Truffa – Onere della prova – Responsabilità della banca
Tribunale Firenze, sezione III, 23 novembre 2022, n. 3282
Nota a sentenza
Nota a Tribunale Firenze, sezione III, 23 novembre 2022, n. 3282
fonte: DCB – Diritto e Contenzioso bancario
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