Ville e villette con annotazione di ruralità se destinate all’agriturismo. È questo il principio statuito dall’ordinanza 5458/2025 della Cassazione nel caso di un’attività agrituristica svolta all’interno di un fabbricato accatastato come villa per il quale l’amministrazione finanziaria aveva diniegato l’annotazione di ruralità e conseguentemente l’esenzione da Imu.
Il caso trattato riguarda un immobile abitativo iscritto nel catasto dei fabbricati come villa, in categoria A/8, per il quale il proprietario aveva presentato domanda di annotazione di ruralità come fabbricato rurale strumentale, poiché l’immobile in questione era destinato ad attività agrituristica. A seguito del diniego da parte dell’agenzia del Territorio, il proprietario aveva presentato ricorso ed era risultato soccombente sia in primo che in secondo grado, poiché i giudici tributari avevano ritenuto che l’accatastamento in A/8 non fosse compatibile con la natura di fabbricato rurale strumentale.
Il diniego della ruralità derivava dal fatto che la norma in materia di fabbricati rurali è dettata dai commi 3 e 3-bis dell’articolo 9 del Dl 557/1993. Questi disciplinano rispettivamente i requisiti necessari per poter qualificare un immobile come rurale abitativo e rurale strumentale. In particolare, il comma 3 dispone che per poter qualificare come rurale abitativo un immobile è necessario che risultino rispettati congiuntamente tutti i requisiti previsti, sia di tipo soggettivo, che oggettivo, che di connessione al fondo agricolo. Inoltre, è previsto espressamente che ai fabbricati accatastati in categoria A/1, in categoria A/8, ovvero che abbiano le caratteristiche per essere qualificati come di lusso, non possa essere riconosciuta la qualifica di ruralità.
Il successivo comma 3-bis, invece, disciplina i casi in cui un immobile può essere qualificato come rurale strumentale. Si tratta di fattispecie di natura oggettiva, a nulla rilevando la qualifica del proprietario dell’immobile, che individuano immobili strettamente connessi e necessari allo svolgimento dell’attività agricola così come definita dall’articolo 2135 del Codice civile. Tra le varie casistiche elencate rientrano anche gli immobili destinati «all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96».
L’originario diniego, confermato dalle due sentenze di primo e secondo grado, si basava sul fatto che l’immobile in questione fosse accatastato in A/8 e che il comma 3 disponesse in modo esplicito che per tali immobili non fosse possibile l’annotazione di ruralità come rurali abitativi, senza considerare che la richiesta di annotazione di ruralità era stata fatta con riferimento ai fabbricati rurali strumentali.
La Suprema corte con l’ordinanza 5458/2025 effettua una ricostruzione logico-sistematica della normativa in materia di fabbricati rurali e giunge alla conclusione che il diniego, così come le due sentenze di primo e secondo grado, non siano corrette e l’immobile abbia tutte le caratteristiche per avere la annotazione di fabbricato rurale strumentale. In particolare, la Cassazione mette in evidenza come l’esclusione prevista per i fabbricati accatastati in A/8 vada applicata solo nel caso di fabbricati rurali abitativi, mentre nel caso in questione, per il fabbricato sia stata presentata domanda di annotazione di ruralità come fabbricato rurale strumentale e questo, essendo destinato ad attività agrituristica, rispetti i necessari requisiti per essere annotato come rurale strumentale, a nulla rilevando la categoria catastale.
Fonte. NT + fisco
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