Fonte:
NT+ fisco
di Alessandra Caputo
28 Marzo 2025
Pronto il modello per la comunicazione trimestrale del regime transfrontaliero di franchigia. E’ stato pubblicato il provvedimento prot. n. 155649/2025 che, oltre al modello, ha approvato anche le istruzioni e le specifiche tecniche.
Con decorrenza 1° gennaio 2025, il Dlgs 180 del 2024, nel recepire la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18/02/2020, ha introdotto un regime speciale che estende l’esonero dall’Iva alle piccole e medie imprese che compiono cessioni di beni e/o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in altri Stati Ue a condizione che il volume di affari sia al di sotto di determinate soglie.
Il recepimento ha comportato l’introduzione del titolo V-ter nel Dpr 633/1972; le fattispecie disciplinate sono due: quella dei soggetti stabiliti in altri Paesi Ue che applicano il regime di franchigia in Italia e quella dei soggetti residenti in Italia che applicano il regime di franchigia all’estero.
I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che hanno adottato il regime transfrontaliero di franchigia nel territorio di altri Stati membri dell’Unione europea devono, a norma dell’articolo 70-unvicies del Dpr 633/1972, comunicare, entro l’ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre alcuni dati all’agenzia delle Entrate.
Il modello approvato, che serve a comunicare questi dati, è composto dal frontespizio e dal quadro A dove vanno indicate le operazioni effettuate nel corso del trimestre civile nel territorio dello Stato e negli altri Stati membri dell’Unione europea, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.
La Comunicazione deve essere presentata anche in assenza di operazioni nel trimestre di riferimento. Il termine è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre. Qualora, però, sia superata la soglia di 100.000 euro di volume d’affari, la comunicazione deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi dal superamento, per comunicare la data in cui si è verificato tale evento, nonché il valore delle cessioni e prestazioni effettuate dall’inizio del trimestre civile in corso fino alla predetta data.
Qualora la comunicazione sia presentata per due volte consecutive con un ritardo superiore a 30 giorni, si rischia la sospensione temporanea del regime.
Eventuali errori o omissioni possono essere sanati presentando una nuova comunicazione entro tre anni dal termine originario. Nessuna possibilità, invece, di inviare una comunicazione correttiva per modificare la Comunicazione finale presentata a seguito del superamento della soglia di euro 100.000 di volume d’affari annuo nell’Unione europea.