Con la Nota Operativa n. 10 del 2023, la Fondazione Accademia di Ragioneria ha lo scopo di chiarire quando negli Enti del Terzo settore vi è l’obbligo di nomina dell’organo di controllo e dell’organo di revisione, nonché i loro doveri, funzioni e responsabilità.
La riforma del Terzo settore, con il D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo settore”, ha identificato diverse tipologie di Enti del Terzo settore, specificando che sono considerati tali:
- le organizzazioni di volontariato (OdV);
- le associazioni di promozione sociale (APS);
- gli enti filantropici;
- le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- le reti associative;
- le società di mutuo soccorso;
- ogni altro ente costituito in forma di Associazione (riconosciuta o non riconosciuta) o di Fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di uno più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi di mutualità o di produzione o scambio di beni servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Non sono, invece, considerati Enti del Terzo settore, le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali di rappresentanza di categoria economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento controllati dai suddetti enti.
Si ricorda che la Fondazione Accademia di Ragioneria, con la Nota Operativa n. 8, pubblicata nel maggio 2023, ha analizzato, descritto e commentato anche il bilancio degli enti del terzo settore di “piccole dimensioni”, gli organi di amministrazione e controllo, e le loro funzioni e responsabilità, considerato che il Codice del terzo settore individua due categorie di enti del terzo settore destinatari di diversi obblighi di rendicontazione e di bilancio, quali:
- enti di “grandi dimensioni”;
- enti di “piccole dimensioni”.
Fonte: Quotidiano Piu’