Venerdì 20 agosto è la scadenza per il secondo invio delle comunicazioni relative alle operazioni con e verso l’estero effettuate dai titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. L’adempimento, comunemente abbreviato in “esterometro”, dovrà essere effettuato in via telematica, utilizzando le specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018.
In realtà, il termine ordinario per presentare il riepilogo sarebbe stato lo scorso 2 agosto (il 31 luglio era sabato), in quanto la regola (articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127/2015) stabilisce che i dati sulle cessioni e le prestazioni di servizi transfrontaliere devono essere resi noti all’amministrazione finanziaria entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Ma, poiché l’articolo 37, comma 11-bis, del Dl n. 223/2006, differisce gli adempimenti fiscali che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, automaticamente, slitta anche l’esterometro.
Gli “invitati”
Chiamati all’appello sono gli operatori Iva residenti o stabiliti in Italia e, inoltre, i residenti e non residenti nel territorio dello Stato che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di telefoni cellulari, consolle da gioco, tablet Pc e laptop, e ancora, i soggetti passivi – residenti e non residenti nel Paese – che agevolano le vendite a distanza di beni importati o scambiati all’interno dell’Unione europea attraverso un mercato virtuale (marketplace), una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi (questi devono trasmettere, in via telematica, la comunicazione dei dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita a distanza nel trimestre precedente).
In linea di massima, sono invitati a effettuare l’adempimento, se residenti o stabiliti in Italia, imprenditori, artigiani, commercianti, professionisti (con partita Iva iscritti e non agli albi professionali), società, studi professionali, cooperative, enti pubblici e privati, istituti di credito, Sim, società fiduciarie, enti non commerciali, organi e amministrazioni dello Stato, che hanno realizzato operazioni oltre confine. Sono, invece, esonerati coloro che si avvalgono del regime di vantaggio, i forfettari, le associazioni senza fini di lucro, le pro-loco, le associazioni sportive dilettantistiche con proventi dell’attività commerciale fino a 65mila euro annui (cfr circolare n. 14/2019).
I dati da comunicare (e non)
I contribuenti interessati dovranno, inviare, entro il prossimo 20 agosto, le informazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di partner esteri (anche privati o senza partita Iva) o ad acquisti e servizi con controparte straniera, in entrambi i casi, senza stabile organizzazione in Italia. In particolare, nella comunicazione, dovranno indicare, i dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo trimestre 2021, riportando quelli che identificano il cedente/prestatore, il cessionario/committente, la data e il numero del documento comprovante l’operazione, il giorno della registrazione (per i soli documenti ricevuti), la base imponibile, l’aliquota Iva applicata e l’imposta dovuta (se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, va indicata la tipologia della stessa operazione).
La comunicazione non è obbligatoria se per la stessa operazione è stata rilasciata una bolletta doganale, come avviene per le importazioni e le esportazioni, oppure se è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica tramite il Sistema di interscambio.
L’esterometro non è necessario, inoltre, nell’ipotesi di applicazione del reverse charge “esterno” qualora il contribuente proceda direttamente con l’integrazione elettronica dei documenti ricevuti, possibile grazie all’ultimo aggiornamento delle specifiche tecniche disponibili per la trasmissione delle comunicazioni.
I tracciati informatici, infatti, sono stati implementati con l’introduzione dei nuovi codici identificativi del “Tipo di documento” e cioè, le codifiche TD17, per l’integrazione o autofattura di acquisti di servizi dall’estero, TD18, per gli acquisti di beni intracomunitari, TD19 per l’integrazione o l’autofattura per gli acquisti di beni da non residenti.
Per non “perdersi”, sul sito dell’Agenzia è disponibile, nell’area tematica “Fattura elettronica e corrispettivi telematici”, la “Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” (vedi articolo “Esterometro e fatture elettroniche, online la Guida alla compilazione”).
L’operatore che acquista beni o servizi all’estero, comunque, può sempre scegliere di adottare i vecchi metodi, cioè integrare manualmente la fattura o emettere una autofattura cartacea. In tal caso, torna l’obbligo di comunicazione “esterometro”.
Quindici giorni per rimediare a metà “prezzo”
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dell’esterometro si applica una sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di mille euro a trimestre.
La sanzione è dimezzata e, quindi, diventa di un euro per ogni fattura, con tetto massimo di 500 euro, se la trasmissione avviene entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita per il trimestre di riferimento, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Alla violazione non è applicato il principio del cumulo giuridico (articolo 11, comma 2-quater, Dl n. 471/1997), ma è possibile avvalersi, in assenza di notifica di atti di accertamento, dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, comma 1 Dlgs. n. 472/1997).
La sanzione dovrà essere versata tramite il modello F24, indicando il codice tributo “8911”.
Esterometro agli sgoccioli
L’ultima legge di bilancio (la n. 178/2020) ha stabilito che, a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle cessioni e alle prestazioni concluse verso e da soggetti non stabiliti ai fini Iva in Italia andranno trasmessi telematicamente tramite il Sistema di interscambio già in uso per l’emissione delle fatture elettroniche.
La trasmissione delle fatture attive, verso coloro che non sono stabiliti nel territorio dello Stato, dovrà avvenire entro i termini fissati normativamente per l’emissione delle stesse (in linea generale, dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni, ad esempio, per le fatture differite); mentre quella delle fatture passive, ricevute da cedente o prestatore estero, andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Tanto premesso, si ricava facilmente che, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l’esterometro andrà in soffitta.