Per le regole d’origine doganale dei prodotti in importazione o in esportazione gli operatori devono eseguire nuovi obblighi dichiarativi. Inoltre, in caso di operazioni che hanno ad oggetto beni d’origine preferenziale della Convenzione PEM, possono usufruire anche retroattivamente dal 1° settembre 2021 delle regole transitorie (molto più flessibili) contenute nel nuovo accordo non ancora ratificato da tutti i Paesi interessati.
Queste novità che sono contenute nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/2334 della Commissione Europea del 29 novembre 2022 sono ora integrate da alcune regole e istruzioni di dettaglio da parte dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli con la circolare 2/D/2023 del 1 febbraio 2023.
In particolare sul piano dichiarativo viene previsto che il titolare di un’informazione vincolante d’origine (IVO) o il soggetto che opera per suo conto deve nel momento dell’assolvimento delle formalità d’importazione o di esportazione indicare all’interno della relativa dichiarazione doganale il numero di riferimento della decisione. Questo obbligo che era prima previsto solo per le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) viene ora esteso anche alle IVO.
Questo consentirà alle dogane di monitorare in modo più efficace l’utilizzo che l’importatore fa delle singole Ivo adottate. Sul piano dichiarativo la circolare, specifica in dettaglio, le modalità di inserimento dell’informazione nel tracciato del dataset (messaggi H) in importazione ovvero nel tracciato della dichiarazione di esportazione (messaggio ET). In particolare, ad esempio, in una dichiarazione di esportazione, l’informazione deve essere inserita nella casella 44 con il codice C627 – “BOI – Decisione relativa a informazioni vincolanti in materia di origine (colonna 1b, allegato A del regolamento delegato (UE) 2015/2446)” e nei sottocampi con l’indicazione del paese di emissione, dell’anno di emissione e dell’identificativo dei documenti presentati.
Per quanto riguarda la Convenzione PEM (regione panaeuromediterranea), il legislatore unionale ha introdotto una serie di semplificazioni per anticipare al massimo le nuove regole più flessibili previste dalla predetta convenzione.
In particolare, dal 1° settembre 2021, con l’entrata in vigore dei 13 protocolli bilaterali sulle regole di origine sottoscritte dall’UE e dai contraenti la convenzione PEM gli operatori possono ottenere il rilascio di un certificato di circolazione o di compilare una dichiarazione d’origine sulla base delle dichiarazioni del fornitore.
Quindi nel momento, ad esempio, della compilazione di una dichiarazione d’origine il fornitore deve specificare se sta applicando le regole della Convenzione PEM ovvero le norme transitorie. In particolare, per questo scopo, sono state modificate l’art. 61 del regolamento di esecuzione (RE) e, in relazione alle long term declaration (dichiarazioni a lungo termine) del fornitore, l’art. 62 del RE.
In generale per la decorrenza di entrata in vigore delle norme introdotte dal regolamento UE 2022/2334 si fa riferimento al 20 dicembre 2022. Però, per quanto riguarda le nuove regole collegate con la convenzione PEM (in particolare le modifiche agli art. 61 e 62 del RE) queste entrano in vigore retroattivamente dal 1° settembre 2021. In pratica, la specifica previsione consente agli operatori di utilizzare le dichiarazioni rilasciate dal fornitore prima dell’entrata in vigore del regolamento per le scorte di materiali costituite dopo il 1 settembre 2021.