Esonero contributivo non maggiorato sulla tredicesima

Di
Redazione
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17 Dicembre 2023

I casi dei dei lavoratori a domicilio, degli operai edili e dei collaboratori domestici

L’importo lordo della tredicesima mensilità costituisce imponibile contributivo e deve essere assoggettato alle normali aliquote in vigore nel mese di erogazione. Parimenti, lo stesso imponibile va assoggettato al calcolo del premio assicurativo Inail.

Sull’importo, al netto delle ritenute previdenziali a carico del dipendente, va applicata anche la normale tassazione ai fini dell’Irpef in base alle aliquote in vigore nel mese di erogazione, utilizzando gli scaglioni mensili senza tuttavia cumulare l’imponibile della tredicesima con quello della retribuzione del periodo di paga nel corso del quale la gratifica viene erogata. Per tale motivo e per rispettare i termini per l’erogazione (solitamente prima di Natale), è uso comune, ai fini della liquidazione della tredicesima, elaborare un cedolino separato, prima di elaborare la mensilità di dicembre ma dopo avere elaborato quella di novembre.

Altra particolarità è rappresentata dal fatto che all’imposta lorda non si applicano le detrazioni mensili (per lavoro dipendente e per carichi di famiglia); queste vengono riconosciute solo sulla retribuzione corrente erogata mensilmente.

Nelle ipotesi in cui la tredicesima venga corrisposta mensilmente (per esempio, nell’ipotesi di lavoro intermittente), la stessa verrà trattata alla stessa stregua della retribuzione corrente. Occorre ricordare, inoltre, che anche gli assegni per il nucleo familiare non competono per la tredicesima, essendo gli stessi riconosciuti mese per mese sulla base di un importo massimo pari a 26 assegni giornalieri. L’importo della tredicesima, inoltre, pur venendo corrisposto una sola volta l’anno, non assume il carattere dell’occasionalità e pertanto, in base all’articolo 2120 del Codice civile, rientra nella retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.

Riduzione contributiva anno 2023

L’articolo 39, comma 1, del Dl 48/2023 ha previsto che «per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n.197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche».

Pertanto, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero è riconosciuto:

  • nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’articolo 39 del Dl 48/2023 prevede espressamente che l’incremento non abbia effetti sul rateo di tredicesima. Pertanto, l’esonero in relazione alla tredicesima mensilità erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.

Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).

Analizziamo le particolarità della tredicesima mensilità in riferimento ad alcune categorie di lavoratori, gli assoggettamenti previdenziale e fiscale.

Lavoro a domicilio

La quantificazione dell’importo a titolo di mensilità aggiuntiva viene effettuata secondo le prescrizioni contenute nella contrattazione collettiva di riferimento. Proprio perché tale tipologia contrattuale prevede che lo svolgimento della prestazione lavorativa avvenga in luogo diverso dai locali dell’impresa facente capo al datore di lavoro, la retribuzione non può essere misurata sulla base del tempo, bensì dovrà essere quantificata sulla base di tariffe di cottimo.

Ad esempio, il Ccnl legno aziende industriali prevede che a ogni periodo di paga, oppure di coincidenza con le ferie o con le festività natalizie, sia corrisposta al lavorante a domicilio – a titolo di indennità sostitutiva della gratifica natalizia, delle ferie annuali, e delle festività nazionali e infrasettimanali – una maggiorazione del 22% da computarsi sull’ammontare complessivo della retribuzione globale percepita nel corso del periodo considerato.

Operai dell’edilizia

Per gli operai dell’edilizia il trattamento economico spettante a titolo di gratifica natalizia e ferie viene assolto dall’impresa attraverso la corresponsione di una maggiorazione – cosiddetto accantonamento lordo – pari al 18,50% (di questo, il 10% a titolo di gratifica natalizia e l’8,50% a titolo di ferie) calcolata su paga base, ex indennità di contingenza, Edr, indennità territoriale di settore e maggiorazione per capisquadra, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e per le festività (esclusa quella soppressa del 4 novembre).

Gli importi così calcolati devono essere accantonati – al netto delle ritenute di legge – dalle imprese presso la Cassa edile di riferimento secondo un criterio convenzionale. L’ammontare dell’accantonamento corrisponde, in genere, all’applicazione della percentuale del 14,20%, calcolato sulla stessa base imponibile prevista per il calcolo della maggiorazione. Nel caso di infortunio o malattia professionale le percentuali, rispettivamente riferite alla maggiorazione e all’accantonamento, sono applicate in misura ridotta.

Le casse edili erogano agli operai, in genere due volte all’anno, le quote dovute a titolo di gratifica natalizia.

Collaboratori domestici

L’articolo 39 del Ccnl per i prestatori di lavoro domestico prevede che, in occasione del Natale e comunque entro il mese di dicembre, spetti al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, ricomprendendovi anche l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, se dovuta. La tredicesima matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.

Se per i collaboratori con paga mensilizzata il valore della tredicesima è semplicemente pari a una quota mensile di retribuzione, più complesso diventa il calcolo nell’ipotesi di collaboratori con retribuzione oraria. In questo caso, infatti, si dovrà calcolare, partendo da quella oraria, la retribuzione annua, quindi dividere quest’ultima per dodici; il risultato rappresenta il valore della tredicesima spettante.

A titolo di esempio, per un collaboratore con retribuzione oraria pari a 10,00 euro e orario settimanale pari a 25 ore, si procede come segue:

10,00 euro x 25 = 250,00 x 52 settimane annue = 13.000 euro annui : 12 mesi = 1.083,33 euro (importo della tredicesima mensilità) .