Il brevetto europeo con effetto unitario (o “Brevetto Unitario”) è un nuovo titolo brevettuale che consentirà, attraverso un’unica procedura e il pagamento di una unica tassa, di ottenere la protezione brevettuale contemporaneamente in tutti i 25 Stati che hanno aderito al sistema del Brevetto Unitario, vale a dire tutti gli Stati membri della UE, ad eccezione di Croazia e Spagna.
Inizialmente, tuttavia, il Brevetto Unitario non copriranno il territorio di tutti i 25 Stati aderenti, perché alcuni di essi non hanno ancora ratificato l’Accordo TUB. Attualmente, dunque, il Brevetto Unitario avrà efficacia nei seguenti 17 Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia e Svezia. Ci saranno, dunque, nel tempo diverse generazioni di brevetti unitari con una diversa copertura territoriale (a seconda del numero collegata al numero delle ratifiche dell’Accordo TUB), che resterà invariabile per tutta la durata del brevetto (20 anni).
Il Brevetto Unitario verrà rilasciato dall’European Patent Office (EPO), l’ente cioè che è già responsabile del rilascio del brevetto europeo c.d. classico, che non verrà sostituito dal titolo unitario. Il Brevetto Unitario affiancherà le altre tipologie già esistenti di titoli brevettuali, con la conseguenza che l’inventore potrà scegliere tra il deposito di:
- un brevetto nazionale, con validità limitata all’Italia (o al Paese in cui viene effettuato il deposito);
- un brevetto europeo c.d. classico, con validità limitata ai singoli Stati che aderiscono alla Convezione di Monaco sul Brevetto Europeo (CBE, sottoscritta a Monaco il 5.10.1973 ed entrata in vigore il 7.10.1977) che sono stati scelti dal titolare in fase di convalida; dopo una prima fase, infatti, in cui la procedura di brevettazione è unica, il brevetto europeo deve essere nazionalizzato, trasformandosi così in un fascio di brevetti nazionali, ciascuno dei quali soggiace alle regole di diritto sostanziale del singolo Stato di concessione (ad eccezione delle regole in tema di estensione del brevetto, requisiti di brevettabilità e cause di nullità del brevetto, che sono quelle della CBE), così come alla giurisdizione delle corti di tale Stato. Questo significa, ad esempio, che una eventuale sentenza di nullità del brevetto emessa dal Tribunale nazionale di uno degli Stati di convalida, avrà efficacia unicamente in quello Stato e non si estenderà agli altri Stati dove invece il brevetto continuerà ad essere valido;
- un Brevetto Unitario, che, essendo un titolo unico, avrà valore in tutti i Paesi che aderiscono al sistema unitario (attualmente i 17 Stati sopra citati), sarà assoggettato ad unica disciplina sostanziale (che si compone di: Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE), regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012 e l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti) ed alla giurisdizione di un solo Tribunale, il Tribunale Unificato dei Brevetti (rimangono in ogni caso in vigore gli altri trattati internazionale in materiale di brevetti, tra cui il Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) sottoscritto a Washington il 19.6.1970).
Il sistema del Brevetto Unitario si basa sulla CBE; ciò significa che la fase precedente la concessione è esattamente la stessa dei brevetti europei c.d. classici. I richiedenti depositano una domanda di brevetto per ottenere la concessione di un brevetto europeo per alcuni o tutti gli Stati contraenti della CBE presso l’EPO; quest’ultimo esamina la domanda conformemente alle regole della CBE e, se sono soddisfatti tutti i requisiti formali e sostanziali per la brevettabilità, concede un brevetto europeo. Una volta concesso un brevetto europeo, può essere avviata una procedura separata presso l’EPO al fine di ottenere il Brevetto Unitario. Questa procedura è meno complessa e significativamente più economica dell’attuale sistema nazionale di convalida e offre quindi un’alternativa interessante per i titolari di brevetti europei che hanno interesse ad ottenere protezione in un numero significativo di territori.
La domanda di Brevetto Unitario dovrà essere redatta in una delle tre lingue ufficiali (inglese, francese o tedesco) e dovrà essere accompagnata da una traduzione delle sole rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali. Ciò a differenza della disciplina del brevetto europeo c.d. classico secondo cui l’efficacia del brevetto in ciascuno degli Stati designati è subordinata al deposito di una traduzione integrale del brevetto nella lingua nazionale.
Il Tribunale Unificato dei Brevetti (TUB)
Il Brevetto Unitario è soggetto alla giurisdizione esclusiva del TUB per tutte le controversie che attengono alla validità ed alla tutela del titolo brevettuale. In particolare, la competenza esclusiva del TUB riguarderà:
(1) le azioni di contraffazione
(2) le azioni di nullità e le domande riconvenzionali di nullità
(3) le azioni di risarcimento dei danni
(4) le richieste di misure e ingiunzioni provvisorie e cautelari.
Il TUB, come si dirà più avanti, ha giurisdizione anche in relazione ad alcuni brevetti europei.
L’organo giurisdizionale unitario si articola su due livelli:
– una Corte di primo grado, con due sedi centrali, una a Monaco e l’altra a Parigi, delle divisioni locali in alcuni altri Stati aderenti e alcune divisioni regionali, e
– una Corte d’Appello, che ha sede a Lussemburgo. La divisione locale italiana del TUB sarà a Milano.
Quando entrerà in vigore?
Come detto, la ratifica dell’Accordo da parte della Germania ha permesso di confermare l’operatività dell’intero sistema del Brevetto Unitario a partire dal 1° giugno 2023.
Dal 1° gennaio 2023, tuttavia, sono già operative le misure transitorie messe a punto dall’EPO per anticipare la richiesta di effetto unitario o ritardare la concessione di un brevetto europeo.
Altra data da tenere presente, come vedremo nel paragrafo che segue, è il 1° marzo 2023.
La giurisdizione del TUB con riguardo al brevetto europeo e il sunrise-period
Le domande di brevetto europeo e i brevetti europei con una data di deposito successiva al 1° marzo 2007 saranno automaticamente soggetti alla giurisdizione del TUB, salvo che il titolare scelga – mediante apposita richiesta – di sottrarre il brevetto alla giurisdizione del TUB. La scelta andrà effettuata mediante il deposito di una richiesta di c.d. opt-out.
L’opt-out potrà essere esercitato nel c.d. sunrise period, ossia tre mesi prima dall’entrata in vigore del TUB, e quindi dal 1° marzo 2023. Si può anche presentare successivamente per un periodo di 7 anni dall’entrata in vigore del TUB, purché però non vi siano già procedimenti giudiziari in corso. Nell’ipotesi, quindi, in cui venga avviata da un terzo una causa di nullità del titolo e non sia stato ancora esercitato l’opt-out, non sarà più possibile sottrarsi alla giurisdizione esclusiva del TUB.
Qualora venga esercitato il c.d. opt-out, i brevetti europei continueranno ad essere assoggettati alla giurisdizione dei tribunali nazionali dei singoli Stati per le singole porzioni nazionali di cui il brevetto europeo è composto. Una volta operata questa scelta, il titolare potrà cambiare idea (depositando una richiesta di c.d. opt-in) facendo così rientrare il proprio titolo nella giurisdizione esclusiva del TUB, ma solo una volta e purché non vi siano procedimenti in corso.
Siamo in prossimità di un cambiamento epocale nel sistema brevettuale europeo, del quale si parla sin dalla metà degli anni ’70 del secolo scorso, ma che ha cominciato a divenire realtà solo negli ultimi anni. Il sistema è complesso e le scelte da compiere per gli imprenditori sono articolate e meritano l’attenzione di professionisti esperti; l’augurio è che il nuovo sistema mantenga la promessa di introdurre nel panorama europeo un nuovo strumento utile e snello per la tutela delle invenzioni.
Fonte: Quotidiano Piu’