Requisiti di accesso
Possono accedere all’agevolazione le imprese editrici di quotidiani e periodici che abbiano:
a) la sede legale in uno Stato dell’Unione Europea o nello spazio economico europeo;
b) la residenza fiscale ai fini della tassabilità in Italia ovvero la presenza di una stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
c) l’indicazione, nel Registro delle imprese, del codice di classificazione ATECO “58
ATTIVITA’ EDITORIALI” con le seguenti specificazioni:
58.13 (edizione di quotidiani)
58.14 (edizione di riviste e periodici); d) l’iscrizione al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC), istituito presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Dimensioni azienda
Micro Imprese; Piccole Imprese; Medie Imprese; Mid. Cap.; Grandi Imprese
Forma giuridica
Società per Azioni (S.P.A.); Società Responsabilità Limitata (S.R.L.); Società in accomandita semplice (S.A.S.); Societa in nome collettivo (S.N.C.); Società semplice (S.S.); Ditta individuale; Cooperativa
Regime di riferimento
Norma a carattere generale
Tipologia di investimento
Altro
Spese ammissibili
Le spese ammesse all’agevolazione, per le due annualità, sono quelle sostenute nell’anno 2024 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei periodici.
Temporalità spese
Le richieste devono essere relative alle spese sostenute nell’anno 2024
Spese escluse
Sono escluse dal beneficio le spese per l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50 per cento dell’intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione; d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità, cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;
e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza; f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi; g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione;
l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali pornografici.
Tipo Istruttoria
Automatico
Rating di legalità
Non rilevante
Ente promotore
Presidenza del Consiglio Dipartimento per l’informazione e l’editoria
Forma agevolazione
Credito d’imposta
Data apertura
01/10/25
Scadenza
31/10/25
Data minima spese ammissibili
01/01/24
Data massima spese ammissibili
31/12/24