Requisiti di accesso
Ai fini del Bando, sono ammissibili le seguenti tre Cacer:
A. Comunità energetica rinnovabile (cd “CER”), ossia un soggetto giuridico autonomo i cui soci o membri con potere di controllo all’interno della CER possono essere cittadini, piccole e medie imprese (per le quali la partecipazione alla CER non costituisca l’attività commerciale e industriale principale), enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le associazioni con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, che condividono, tramite i loro consumi, l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonte rinnovabile. In una CER, l’energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i diversi soggetti produttori (dell’energia rinnovabile) e consumatori, connessi alla medesima cabina primaria, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.Per accedere al bando le CER devono:
essere composte da almeno due membri in qualità di clienti finali e/o produttori (dell’energia rinnovabile);
avere almeno due punti di connessione distinti a cui sono collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile;
essere proprietarie o avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione;
avere uno statuto o atto costitutivo che contenga:
oggetto sociale prevalente (fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri e non profitti finanziari);
i membri che esercitano i poteri di controllo [solo persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali (ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali situati nel territorio degli stessi comuni in cui si trovano gli impianti di produzione)];
autonomia e partecipazione aperta e volontaria (per le PMI la partecipazione alla CER non può costituire l’attività commerciale e/o industriale principale quindi devono avere Ateco diverso da 35.11.00 e 35.14.00);
non avere già attivo, per le stesse utenze, il servizio di scambio sul posto (compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione);
B. Gruppo di auto-consumatori, ossia gruppo di soggetti che sottoscrivono un accordo privato, di cui almeno due soggetti distinti in qualità di clienti finali e/o produttori (dell’energia rinnovabile) ed almeno due punti di connessione distinti, ubicati nello stesso edificio o condominio, a cui sono collegati rispettivamente un’utenza di consumo ed un impianto di produzione (dell’energia rinnovabile). Per le imprese, la partecipazione al gruppo non può costituire l’attività commerciale e industriale principale e non possono associarsi al Gruppo di auto-consumatori le imprese la cui attività prevalente è classificata con Ateco 35.11.00 e 35.14.00. Gli impianti a fonte rinnovabile possono essere situati nell’edificio o condominio o anche presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più clienti finali del gruppo, ma sempre nell’ambito dell’area afferente alla medesima cabina primaria. Possono essere inseriti nelle configurazioni più impianti a fonte rinnovabile o potenziamenti di impianti a fonte rinnovabile, anche dotati di sistemi di accumulo. Gli impianti a fonte rinnovabile possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un produttore terzo, purché soggetto alle istruzioni del gruppo di auto-consumatori;
C. Auto-consumatore a distanza (o auto-consumatore individuale di energia rinnovabile a distanza), ossia un singolo cliente finale che condivide l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati in aree nella sua piena disponibilità, per autoconsumarla virtualmente nei punti di prelievo dei quali è titolare (purché tali punti di prelievo siano ubicati nell’area afferente alla medesima cabina primaria) e che prevede almeno la presenza di due punti di connessione di cui uno che alimenti un’utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione di energia a fonte rinnovabile. Gli impianti di produzione di energia a fonte rinnovabile:
possono essere uno o più e sono ammessi anche i potenziamenti (anche dotati di sistemi di accumulo);
devono essere localizzati in siti nella piena disponibilità del cliente finale;
possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un produttore terzo, purché soggetto alle istruzioni dell’auto-consumatore a distanza.
Ai fini del bando in oggetto accedono:
alla tariffa incentivante: auto-consumatori a distanza; gruppi di auto-consumatori e CER.
al contributo a fondo perduto: gruppi di auto-consumatori e CER.
Le imprese, alla data di presentazione della domanda di agevolazione:
devono disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
devono disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
non devono trovarsi in difficoltà ai sensi del Reg.to UE n. 651/2014.
Dimensioni azienda
Micro Imprese; Piccole Imprese; Medie Imprese; Mid. Cap.; Grandi Imprese
Forma giuridica
Società per Azioni (S.P.A.); Società Responsabilità Limitata (S.R.L.); Società in accomandita semplice (S.A.S.); Societa in nome collettivo (S.N.C.); Società semplice (S.S.); Ditta individuale; Cooperativa; Consorzio
Regime di riferimento
Norma a carattere generale
Tipologia di investimento
Impianti di produzione di energia
Spese ammissibili
È ammissibile la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, cioè quelli destinati alla conversione dell’energia rinnovabile in elettrica (che possono anche essere abbinati a sistemi di accumulo di energia, nei soli casi in cui sia richiedibile anche il contributo a fondo perduto).
In particolare, sono agevolabili impianti di nuova costruzione oppure il potenziamento di impianti già esistenti purché entrati in esercizio entro il 15 dicembre 2021.
Gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare i seguenti requisiti:
appartenere a configurazioni di: CER, Gruppi di auto-consumatori o di Auto-consumatore a distanza;
essere realizzati per effetto di nuova costruzione o di potenziamento di impianto già esistente;
essere sottesi alla stessa cabina primaria di riferimento, ossia i punti di connessione dei clienti finali (ossia i soggetti che prelevano l’energia elettrica dalla rete per la quota di proprio consumo) e degli impianti a fonti rinnovabili devono ricadere nell’area sottesa alla medesima cabina primaria;
avere potenza massima di 1 MW. In caso di impianti di potenza superiore a 1 MW sarà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata;
essere entrati in esercizio a partire dal 16 dicembre 2021 (per le sole CER, dopo la regolare costituzione della stessa e comunque successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione);
non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all’idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO2 equivalente per tonnellata di H2;
rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH (Do No Significant Harm);
nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa, rispettare i criteri previsti dal bando;
essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione se fotovoltaici, mentre per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l’uso anche di componenti rigenerati.
Esclusivamente per le CER ed i gruppi di auto-consumatori, sono ammissibili al contributo a fondo perduto le seguenti spese, sostenute dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione e pagate non oltre il 30 giugno 2026:
realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, ad esempio componentistica elettrica, inverter, strutture per il montaggio;
fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
acquisto ed installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
connessione alla rete elettrica nazionale;
studi di fattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ad esempio, per la costituzione delle Cacer ;
progettazioni, indagini geologiche e geotecniche a carico del progettista, per la definizione progettuale dell’opera;
direzione lavori, sicurezza;
collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione dell’intervento ammissibile.
Le spese 6) e 9) sono agevolabili nel limite max del 10% dell’importo ammesso all’agevolazione.
Tutte le spese sopra riportate sono ammissibili secondo i seguenti massimali:
1.500 €/kW per impianti fino a 20 kW;
1.200 € /kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
1.100 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW
Temporalità spese
Sono ammissibili all’agevolazione al contributo a fondo perduto le seguenti spese, sostenute dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione e non oltre il 30 giugno 2026:
Gli impianti devono entrare in funzione entro 18 mesi dalla data di ammissione all’agevolazione e comunque non oltre il 30 giugno 2026 e devono rispettare il principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente” (DNSH).
Spese escluse
Sono escluse le spese sostenute tramite leasing.
Tipo Istruttoria
Ordine Cronologico
Rating di legalità
Non rilevante
Ente promotore
GSE
Forma agevolazione
Altro;Contributo a fondo perduto
Data apertura
08/04/24
Scadenza
30/11/25
Data massima spese ammissibili
30/06/26