Fondo per il diritto al lavoro – Bonus donne 2025 (Art. 23 D.L. Coesione)

Di
Redazione
| caricato il
18 Aprile 2025

Data apertura

01/09/2024

Aggiornamento

15/04/2025

Scadenza

31/12/25

Ambito

Investimenti Vari

Ente promotore

INPS

Dotazione finanziaria

438.300.000,00 €

Forma agevolazione

Altro

Requisiti di accesso

Possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori),soggetti o meno agli obblighi di assunzione.

Dimensioni azienda

Micro Imprese; Piccole Imprese; Medie Imprese; Mid. Cap.; Grandi Imprese

Forma giuridica

Società per Azioni (S.P.A.); Società Responsabilità Limitata (S.R.L.); Società in accomandita semplice (S.A.S.); Societa in nome collettivo (S.N.C.); Società semplice (S.S.); Ditta individuale; Cooperativa; Consorzio; A.T.I. (aggregazioni di imprese); Rete di Imprese; ALTRE FORME GIURIDICHE; Società tra professionisti

Regime di riferimento

Norma a carattere generale

Motivi di esclusione

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

Tipologia di investimento

Altro

Spese ammissibili

Sono ammessi al beneficio le assunzioni di personale subordinato donne prive di un impiego stabile:

da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno,
da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale.

Temporalità spese

Assunzioni effettate del 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Spese escluse

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

Tipo Istruttoria

Automatico

Rating di legalità

Non rilevante

Ente promotore

INPS

Forma agevolazione

Altro

Data apertura

01/09/24

Scadenza

31/12/25

Data minima spese ammissibili

01/09/24

Data massima spese ammissibili

31/12/25