CHI: Imprese di qualsiasi dimensione
COSA: Costi per lo smaltimento dell’amianto dalle sedi legale o unità operative
COME: Contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili
Possono presentare domanda di concessione i seguenti soggetti: a) le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato) pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187; b) le grandi imprese.
Micro Imprese; Piccole Imprese; Medie Imprese; Grandi Imprese
Regime De Minimis (1407/2013)
Non possono beneficiare dei contributi: a) le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria; b) le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; c) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300); d) le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.
Altro
Sono ammissibili al contributo le seguenti spese: a) spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza; b) spese relative ad analisi di laboratorio; c) le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); d) le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro.
Il beneficiario ha 24 mesi di tempo dalla data del decreto di concessione del contributo per presentare la documentazione giustificativa.
Non sono ammissibili le seguenti spese: a) le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto; b) le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo (articolo 31 della LR 7/2000)
Valutativo
Non rilevante