Reshoring in Italia: L’Agevolazione Fiscale che Attrae Investimenti e Favorisce la Sostenibilità

Di
Redazione
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27 Dicembre 2023

Arriva il reshoring di attività economiche per accrescere il tax appeal del nostro Paese. Nel decreto internalizzazione – attuativo della delega fiscale – spicca per l’assoluta novità e il carattere fortemente agevolativo l’articolo 6. In sintesi, il trasferimento in Italia di attività d’impresa o di lavoro autonomo esercitato in forma associata, precedentemente svolte in Paesi non Ue e non See, comporta il dimezzamento del reddito e del valore della produzione netta per l’anno del trasferimento e per i cinque succe0ssivi, salvo recupero dell’imposta ordinaria (senza applicazione di sanzioni) in caso di fuoriuscita dal territorio dopo meno di cinque anni dalla scadenza del periodo agevolato (aumentati a dieci per le grandi imprese).

L’idea ispiratrice è quella di incentivare, secondo un trend già diffuso in altri Stati, il reshoring di attività produttive in precedenza delocalizzate in Paesi a basso costo di manodopera, ma sovente anche a minore qualità della produzione e peggiore impatto in termini di sostenibilità.

Il testo approvato contempla un perimetro di agevolazione ampio, poiché riguarda il trasferimento da paesi extra Ue e See anche di attività economiche mai in precedenza svolte in Italia, come nel caso di impresa da sempre insediata in Cina, in Corea o negli Usa che trasferisca nel nostro paese tutta o parte della propria attività.

Onde evitare il rischio di configurazione di un aiuto di stato incompatibile, la misura – la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea – include ogni attività economica, in conformità all’orientamento comunitario secondo il quale costituisce impresa qualsiasi attività consistente nell’offrire beni e servizi in un mercato, indipendentemente dal soggetto che la esercita (si veda la comunicazione della Commissione europea 2016/C 262/01). L’abbattimento riguarda anche il lavoro autonomo svolto in forma associata sicché, ad esempio, l’attività di uno studio associato precedentemente condotta in Uk o in Svizzera avrà diritto, una volta trasferita nel nostro Paese, alla detassazione al 50 per cento.

Il riferimento all’attività d’impresa è da intendersi nel senso ampio già accennato (qualsiasi attività di produzione o scambio di beni e servizi) anche se posta in essere da soggetti senza scopo di lucro. Per contro, il reddito di società create al solo fine di intestazione e godimento di beni, quali le holding statiche che non forniscono alcun servizio alle partecipate, non sembra agevolabile, anche in conformità all’espressa volontà della legge delega (articolo 3, comma 1, lettera d, della legge 111/2023) di rispettare i principi in tema di concorrenza fiscale dannosa.

La misura presenta un forte appeal per i gruppi multinazionali, che più facilmente possono trasferire singoli rami di attività o segmenti di funzioni della propria supply chain. Formalmente la fruizione del regime non è subordinata a un interpello preventivo obbligatorio: è tuttavia da valutare con attenzione il potenziale collo di bottiglia insito nella nozione di trasferimento di attività economica precedentemente svolta all’estero. Dal punto di vista qualitativo, sembra esclusa dall’agevolazione l’inizio in Italia di una attività completamente diversa da quella già svolta all’estero: non si è infatti in tal caso in presenza di un trasferimento in senso proprio. Un problema ulteriore, da regolare tramite le disposizioni di attuazione, riguarda il profilo quantitativo. Per capire, se uno stabilimento produttivo sito all’estero viene chiuso e trasferito in Italia, l’agevolazione spetterà sull’intero reddito afferente l’attività trasferita; se viceversa l’attività viene solo parzialmente trasferita in Italia, occorre precisare se l’entità del reddito domestico agevolato debba essere calcolata avendo riferimento solo all’attività proveniente dall’estero, con esclusione di quella successivamente implementata ex novo in Italia. Non a caso, il comma 3 dell’articolo 6 impone di mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito agevolabile.

In attesa di altre disposizioni per il momento in stand by, come la mini Ires, siamo di fronte alla prima vera agevolazione volta ad attrarre investimenti nel nostro Paese.