Descrizione agevolazione
CHI: Imprese di qualsiasi dimensioni e attive in qualsiasi settore di attività
COSA: Interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, compresi gli acquisti di impianti di automazione come ascensori o montascale
COME: Bonus fiscale pari al 75% delle spese sostenute con un massimo di 50.000,00 euro
Requisiti di accesso
Possono beneficiare del bonus barriere architettoniche 2023 le persone fisiche, gli esercenti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche,
enti, società di persone, società di capitali).
Tramite la risposta ad interpello n. 444 del 2022 dell’Agenzia delle Entrate, è anche stato specificato che anche le imprese possono usufruire del bonus barriere architettoniche sugli immobili di loro proprietà assegnati in locazione.
Dimensioni azienda
Micro Imprese; Piccole Imprese; Medie Imprese; Mid. Cap.; Grandi Imprese
Forma giuridica
Società per Azioni (S.P.A.); Società Responsabilità Limitata (S.R.L.); Società in accomandita semplice (S.A.S.); Societa in nome collettivo (S.N.C.); Società semplice (S.S.); Ditta individuale; Cooperativa; ALTRE FORME GIURIDICHE; Società tra professionisti
Regime di riferimento
Norma a carattere generale
Spese agevolabili
Tipologia di investimento
Altro; Attrezzature; Opere edili
Spese ammissibili
Spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, compresi gli acquisti di impianti di automazione come ascensori o montascale.
Le spese ammissibili sono:
ogni tipo d’intervento edilizio finalizzato a eliminare le barriere architettoniche;
gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
in caso di sostituzione degli impianti le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Spese escluse
La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche
se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.
FONTE: AGEVOLAZIONI24ORE