A partire dal prossimo 6 aprile potranno essere inviate le domande al Fondo di Garanzia per i “basket bond“, che permettono di reperire liquidità per finanziare programmi di sviluppo in una prospettiva di medio lungo periodo. La data segna l’entrata in vigore delle nuove modalità operative per la concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni.
Al riguardo, il Decreto Sostegni-bis ha istituito nell’ambito del Fondo di garanzia una sezione speciale, con una dotazione di 200 milioni, dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni regolate dalle nuove modalità operative.
Tra le novità delle nuove modalità si segnala:
- l’inclusione, tra i soggetti che possono richiedere la garanzia, delle società veicolo (SPV) costituite ai sensi della L. 130/99 che, nell’ambito dei programmi di basket bond, sottoscrivono i titoli emessi dalle imprese finanziandosi a loro volta attraverso un’emissione di titoli sottoscritti da investitori istituzionali. Tra i possibili soggetti richiedenti la garanzia del Fondo, come nelle precedenti modalità operative, figurano anche le banche, gli intermediari finanziari di cui all’art. 106 TUB, le imprese di assicurazione, gli organismi collettivi del risparmio e i confidi;
- diventano ammissibili, oltre alle piccole e medie imprese, anche le cosiddette Mid Cap, cioè imprese con un numero di dipendenti inferiore a 499 ma diverse dalle PMI, un segmento di imprese particolarmente interessato all’emissione di minibond;
- cresce la percentuale della garanzia. Fermo restando che la copertura è in funzione della rischiosità del portafoglio misurata attraverso la probabilità di default (PD) media, per portafogli di obbligazioni che presentano una rischiosità più elevata la garanzia può arrivare al 25% dell’importo complessivo del portafoglio (contro l’8% delle vecchie modalità operative). Importo che, a sua volta, deve essere compreso tra 40 e 300 milioni. Da rilevare infine che i singoli bond devono avere un ammontare compreso tra i 2 e gli 8 milioni di euro (e durata massima di 10 anni), comunque non superiore al 5% dell’importo complessivo del portafoglio (contro il 3% delle vecchie modalità operative).