Disponibili 678 milioni di euro per progetti digitali 4.0, economia circolare e risparmio energetico
Autore: Pietro Mosella
Il Ministero dello sviluppo economico (MISE) ha comunicato che, a partire dal 18 maggio 2022, le micro, piccole e medie imprese italiane, potranno richiedere incentivi per realizzare investimenti innovativi legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico, al fine di favorire la trasformazione digitale e sostenibile di attività manifatturiere (si veda l’articolo “Sostegno per le PMI ai nuovi investimenti innovativi e sostenibili” del 5 aprile 2022).
Ciò, in virtù di quanto previsto dal decreto direttoriale del 12 aprile 2022, con il quale il MISE, nello specifico, stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi d’investimento proposti da micro, piccole e medie imprese conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0. La priorità è riferita ai programmi in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall’UE e per quelli destinati a favorire la transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare, ovvero a migliorare la sostenibilità energetica dell’impresa.
La misura agevolativa dispone di circa 678 milioni di euro di finanziamenti, garantiti dal programma d’investimento europeo React-Eu e dai fondi di coesione. Di queste risorse, una quota pari al 25 per cento è destinata ai progetti proposti dalle micro e piccole imprese.
Termini e modalità di presentazione delle domande – Il decreto direttoriale in commento stabilisce che, le domande di accesso alle agevolazioni, redatte in lingua italiana, potranno essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0” del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì), a partire dal 18 maggio 2022.
Ciascuna impresa proponente, potrà presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, l’impresa proponente è tenuta a presentare la documentazione indicata analiticamente all’articolo 3, comma 3, del decreto direttoriale in esame.
Tale documentazione, redatta secondo gli schemi resi disponibili nell’apposita sezione sopra indicata del sito di Invitalia e pubblicati nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it), riguarda, tra l’altro, la domanda di agevolazione, il piano d’investimento, la dichiarazione concernente i dati contabili e il computo metrico estimativo.
La stessa disposizione indica, altresì, la documentazione da presentare per quanto concerne i programmi volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa e per quelli che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall’Unione Europea.
La presentazione della documentazione sopra menzionata, prevista dal citato comma 3, dalle lettere da a) ad h), rappresenta una condizione di ammissibilità della domanda, mentre, l’eventuale presentazione dei documenti di cui alla lett. i) del medesimo comma, è necessaria ai fini della valutazione dei programmi d’investimento ed all’attribuzione del punteggio relativo al criterio di “Sostenibilità ambientale del programma d’investimento” [articolo 9, comma 4 e Allegato 5, lett. c), del decreto].
Relativamente alle imprese energivore, invece, il documento di prassi precisa che, a prescindere dalla tipologia di programma presentato, il possesso della diagnosi energetica o della certificazione ambientale equivalente in corso di validità, rappresenta un requisito di accesso alle agevolazioni, costituendo un elemento di conformità giuridica.
Sempre il citato articolo 3 del decreto del MISE in esame, disciplina l’accesso alla procedura informatica, nonché l’iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni che si articola nella fase di compilazione ed in quella di presentazione.
Erogazione agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto quietanzate – Con riferimento alla modalità di erogazione, è stabilito che, le spese oggetto del programma d’investimento, devono essere pagate, ai fini della loro ammissibilità, tramite l’utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato al programma agevolato. La richiesta di erogazione si presenta secondo le modalità ed utilizzando gli schemi resi disponibili sul sito di Invitalia, unitamente alla documentazione ivi richiesta.
In relazione all’erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni, la relativa richiesta dev’essere corredata, oltre che della sopra citata documentazione, anche da quella finale di spesa, costituita da:
relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento;
dichiarazione relativa all’identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d’acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione.
Invitalia, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, provvederà ad effettuare le verifiche ed erogare l’agevolazione sul conto corrente bancario prescelto dall’impresa beneficiaria per la realizzazione del programma d’investimento.
L’erogazione del contributo in conto impianti non può superare, nel corso di realizzazione del programma d’investimento, il 90 per cento del totale del contributo concesso.
Il restante 10 per cento è erogato da Invitalia solo successivamente all’effettuazione, da parte del medesimo, di un controllo sull’avvenuta realizzazione del programma d’investimento.
Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate – L’articolo 8 del documento di prassi in commento, invece, disciplina l’erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d’acquisto non quietanzate. A tal proposito, viene specificato che, ai fini dell’utilizzo della modalità di erogazione, l’impresa beneficiaria può aprire il conto corrente vincolato presso una delle banche convenzionate di cui all’elenco riportato nei siti del MISE (www.mise.gov.it), dell’ABI (www.abi.it) e del soggetto gestore (www.invitalia.it), conferendo alla stessa banca il mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili.
L’impresa beneficiaria, inoltre, assicura la disponibilità, sul medesimo conto, delle risorse finanziarie di propria competenza necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione a valere su titoli di spesa non quietanzati.