L’Inps, con messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, ha fornito istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo previsto dal decreto Lavoro (art. 39 d.l. 48/2023).
Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il decreto Lavoro ha stabilito che l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore sia incrementato di 4 punti percentuali rispetto all’attuale valore, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima e di eventuale quattordicesima.
Determinazione della riduzione contributiva
L’esonero contributivo è riconosciuto:
nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.
L’esonero contributivo in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:
nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 2.692 euro;
nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di 1.923 euro.
Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:
nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).
Nelle ipotesi di cessazione/inizio/sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate.
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Messaggio numero 1932 del 24-05-2023
DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48