Il documento precisa che nel caso in cui le Regioni non abbiano ancora definito un elenco di enti titolati alla certificazione delle competenze, le imprese possono fare ricorso agli Enti regionali accreditati alla formazione per erogare la formazione prevista dal Fondo nuove competenze e per rilasciare ai partecipanti l’attestazione finale. Rimane comunque ferma la possibilità di fare ricorso agli enti titolati a livello nazionale.
Si deve ricordare che l’avviso pubblico relativo all’attuazione del Fondo prevede che se il datore di lavoro non aderisce a Fondi Paritetici Interprofessionali ovvero aderisce ad un Fondo che non partecipa all’attuazione degli interventi del FNC ovvero, da ultimo, laddove ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento dell’intero percorso formativo da parte dei Fondi che hanno manifestato interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC, la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti identificati dallo stesso avviso, con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 2013. Si evidenzia, in proposito, che sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale o regionale, ovvero altri soggetti anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione ivi comprese le Università statali e non statali legalmente riconosciute, gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per gli Adulti-CPIA, gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), i Centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali. Ai sensi della legge n. 240 del 2010 le attività di formazione erogate dalle Università sono riconoscibili in termini di crediti formativi universitari nell’ambito di ulteriori percorsi di formazione universitaria.
L’avviso prevede inoltre che se gli esiti dei percorsi formativi non siano referenziabili alle ADA dell’Atlante del Lavoro e nei casi in cui la formazione non sia finanziata da un Fondo Paritetico Interprofessionale aderente al FNC, le attestazioni devono essere prodotte dall’ente titolato nazionale o regionale con cui è stata realizzata la formazione o da un ente accreditato con il concorso dell’ente titolato nazionale o regionale medesimo.
Ad oggi, tuttavia, alcune regioni non hanno ancora definito l’elenco degli Enti autorizzati in attuazione delle Linee guida in materia di certificazione delle competenze. Per tale motivo, sia per l’erogazione della formazione che per l’attestazione delle competenze, si potrà fare ricorso agli Enti regionali accreditati alla formazione, o agli Enti titolati a livello nazionale.