Apprendistato sportivo: il nuovo contratto per giovani atleti

Di
Redazione
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6 Marzo 2022

Sono numerose le novità introdotte nel paradigma giuslavoristico sportivo dalla tanto “chiacchierata” Riforma emendata attraverso il D.Lgs. n. 36/2021, a partire dalla nuova definizione di lavoratore sportivo (sulla quale molti cultori si sono già soffermati, apportando notevoli contributi alla materia), passando per l’abolizione del vincolo sportivo, fino ad arrivare al passo verso il professionismo del mondo sportivo femminile.

Un tema che però merita particolare curiosità ed attenzione è l’introduzione del contratto di apprendistato per giovani atleti.

Infatti, mediante l’art. 30 del D.Lgs. n. 36/2021 viene istituita, per la prima volta, la possibilità di poter stipulare, tra società sportive ed atleti, contratti di apprendistato di cosiddetto tipo “A” (per la qualifica, il diploma professionale, il diploma di istruzione superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore) e di tipo “C” (alta formazione e ricerca).

La prima particolare novità, rispetto alla generalità prevista dal D.Lgs. n. 81/2015, è che per la particolare tipologia del settore in questione, non è prevista la possibilità di ricorrere all’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
Decisione del legislatore alquanto comprensibile e condivisibile.

Chiaramente, per la stessa particolarità del settore di applicazione della tipologia contrattuale, la legge ha previsto alcune deroghe rispetto alla normativa generale.

Ad esempio, all’atleta apprendista non saranno applicate le previsioni contenute al comma 3, dell’art. 42 del D.Lgs. 81/2015, ovvero le tutele del licenziamento illegittimo e sarà inoltre preclusa alla società la possibilità di recedere dal contratto a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi.

Allo stesso modo non sarà concesso alle parti di recedere alla fine del periodo d’apprendistato, ai sensi dell’art. 2118 del c.c., bensì il contratto si riterrà automaticamente risolto al raggiungimento del termine fissato all’interno dello stesso.

Da una prima lettura, è evidente che ci troviamo di fronte ad un’importante differenza, sia formale che sostanziale, tra le due discipline in esame, che qualifica il contratto di apprendistato sportivo come contratto a tempo determinato, nel pieno rispetto di quanto indicato sia nella precedente legge 91/1981, sia all’art.26, comma 2, del fresco D.Lgs. 36/2021, anziché come contratto a tempo indeterminato, ribaltando dunque il paradigma contenuto nel D.Lgs. 81/2015.

Le società sportive non saranno altresì tenute al rispetto delle proporzionalità fissate dalla legge rispetto al numero degli apprendisti e del personale qualificato, previsto al comma 7 dell’art. 42 del D.Lgs. n. 81/2015.

Agli apprendisti ovviamente si applicheranno anche le deroghe relative allo Statuto dei Lavoratori, la tutela reale ed obbligatoria, (deroghe tipiche del lavoratore sportivo e contenute anche ai commi 1 e 3 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 36/2021), mentre permarranno gli obblighi in materia di controlli sanitari, sicurezza ed assicurazione contro gli infortuni.

Oltre all’analisi dei punti di cui sopra, grossomodo già definiti attraverso il D.Lgs., sorgono spontanee anche altre considerazioni che vanno oltre lo stesso, ma sempre correlate al parallelo con la disciplina ordinaria individuata nel D.Lgs. n. 81/2015.

Innanzitutto in termini di retribuzione.

Nell’applicazione della normativa ordinaria, ai sensi dell’art. 43, comma 7, del D.Lgs. 81/2015, agli apprendisti della categoria A (diploma e qualifica professionale) ed, ai sensi dell’art. 45, comma 3, per gli apprendisti di tipo C (alta formazione e ricerca), per le ore di formazione esterna non è prevista l’erogazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, mentre per le ore di formazione interna, la retribuzione oraria subisce una riduzione del 90%.

In tale comma è prevista una riserva normativa, di carattere migliorativo, nei confronti dei Contratti Collettivi.

Personalmente, considerata la difficoltà di ricavare una retribuzione oraria nelle paghe degli atleti, non esistendo divisori orari contrattualmente stabiliti, ci si aspetta che tale comma venga arginato attraverso un intervento governativo, mediante decreto attuativo, oppure mediante chiarimento all’interno degli accordi collettivi ove esistenti (ad es. Accordi Collettivi Serie A, Serie B e Lega Pro, ecc..).

Oltre all’intervento all’interno degli Accordi Collettivi esistenti, sarà naturale aspettarsi che l’istaurazione del contratto di apprendistato per gli atleti avvenga attraverso la sottoscrizione di “contratti tipo” predisposti dalle Federazioni di appartenenza (nella teoria), oppure dalle Leghe (nella pratica), sulla base dei principi richiamati all’art. 27 del D.Lgs. 36/2021.

Ultima riflessione: all’apprendistato sportivo sarà riservato anche il particolare regime contributivo agevolato dedicato alla tipologia in questione?

A tal proposito si auspica un chiarimento da parte dell’INPS, anche se a parere dello scrivente non si rilevano particolari criticità.