Sospensione debiti contributivi alle vittime di usura: nuovi chiarimenti

Di
Redazione
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8 Febbraio 2022

Con la circolare 21 del 3 febbraio 2022 l’Inps fornisce le indicazioni  per l’applicazione delle novità apportate dalla  legge 1° dicembre 2018, n. 132, sulla disicplina di tutela previsti dalla  legge 23 febbraio 1999, n. 4 per i soggetti   vittime delle richieste estorsive e dell’usura .

La misura riguarda solo  gli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione.

Vale la pena ricordare che per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, lesioni personali, ovvero danni sotto forma di mancato guadagno relativo all’attività esercitata.

La legge 4 1999 prevedeva l’erogazione di una speciale elargizione una tantum , e , a seguito della modifica apportata dalla  legge 32 2018  si è aggiunta la  una sospensione degli adempimenti contributivi .

La legge prevede in particolare che i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, degli adempimenti amministrativi nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione. Non sono dovuti interessi di mora nel frattempo eventualmente maturati.

Le  nuove istruzioni integrano quelle fornite con la circolare n. 54 del 18 marzo 2002.

Viene evidenziato in particolare che :

  •  la data dell’evento lesivo dalla quale far decorrere il periodo di un anno è da individuare in quella della denuncia o in quella del primo atto processuale con cui la vittima ha avuto conoscenza dell’esistenza di indagini oppure di un procedimento penale di estorsione o nella diversa data indicata nel provvedimento di sospensione del Procuratore della Repubblica.
  • I termini di scadenza degli adempimenti amministrativi  devono intendersi riferiti alle denunce mensili o periodiche e ai relativi versamenti che pertanto sono prorogati di due anni a decorrere dal provvedimento di sospensione, purché scadano entro un anno dalla data in cui si è verificato l’evento lesivo.

L’istanza di sospensione deve essere presentata alla Struttura territoriale competente unitamente alla copia della richiesta di elargizione   a titolo di ristoro, già prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8 della legge n. 44/1999 e alla copia del provvedimento favorevole del Procuratore della Repubblica,

La circolare specifica le istruzioni  anche riguardo l‘applicabilità dell’esclusione delle sanzioni civili dai versamenti effettuati al termine delle sospensione .

Per quanto riguarda la conseguenze dei mancati versamenti sul DURC aziendale l’istituto precisa che la regolarità contributiva  ai fini del DURC sussiste comunque in caso di “sospensioni dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”. Il recupero dei crediti in fase amministrativa rientranti nel medesimo arco temporale resterà sospeso a decorrere dal provvedimento del Procuratore della Repubblica per la durata di due anni dalla data di scadenza legale dell’adempimento mensile o periodico .  Se a  tale data i crediti fossero già, in tutto o in parte, affidati all’Agente della Riscossione, la Struttura territoriale competente dovrà adottare un provvedimento di sospensione amministrativo nel rispetto dei termini fissati.  In questi casi, la verifica della regolarità non dovrà considerare gli adempimenti contributivi ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, che,  adempimenti torneranno ad essere rilevanti ai fini del DURC , una volta decorsi i due anni di proroga.