La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco.
Un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solamente quando non possa avere alcun’altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione.
Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito.
Sono questi i principi sanciti dalla terza sezione civile della Suprema Corte di Cassazione nella ordinanza n. 28439 del 14 dicembre 2020(testo in calce) che ha affrontato il tema riguardante la sorte dei crediti di società estinta non iscritti nel bilancio finale di liquidazione.
Fonte: altalex