Il nominativo del beneficiario di una polizza vita deve essere rivelato all’erede

Di
Redazione
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22 Agosto 2020

La supremazia del diritto di difesa sul diritto alla riservatezza. È questo il principio posto recentemente dal Tribunale di Treviso alla base del provvedimento ingiuntivo con cui è stato ordinato ad una compagnia assicurativa di comunicare all’erede i nominativi dei beneficiari delle polizze vita stipulate dal de cuius.

Il Tribunale uniformandosi alla giurisprudenza prevalente (da ultimo Cass. 3263/2016 e Cass. 6531/2006) ha ritenuto che i premi delle polizze vita pagati dal de cuius costituiscano donazioni (indirette) a favore dei beneficiari da conteggiarsi nell’asse ereditario. Il Tribunale ha, quindi, accertato il diritto dell’erede pretermesso di conoscere il nominativo del beneficiario della polizza per poter agire in giudizio, a tutela dei propri diritti, con l’azione di riduzione ex art. 533 e ss. c.c. oppure con la collazione.

Nel caso di specie la figlia del de cuius istituita erede nella sola quota di legittima, venuta a conoscenza dell’esistenza di polizze vita sottoscritte dal padre, in favore di terzi per oltre 5 milioni di Euro, chiedeva alla compagnia assicurativa di conoscere i nominativi dei beneficiari. A seguito di rifiuto dell’assicurazione, proponeva reclamo al Garante il quale, non ravvisando violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, archiviava il procedimento. L’erede ricorreva quindi al Tribunale chiedendo l’annullamento del provvedimento del Garante e l’accertamento del proprio diritto di accesso ai dati personali ex art. 15 Reg. UE 679/2016.

Il Tribunale sembra ancorare la propria decisione al diritto, ex art. 2-terdecies D.lgs. 196/2003 di chi vanti un interesse proprio, di accedere ai dati di persone decedute; diritto che non può essere vietato se ciò determini pregiudizio all’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali derivanti dalla morte dell’interessato, nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi. A questo proposito l’art. 9, par. 2 lett. f) Reg. UE 679/2016 prevede che anche i dati sensibili possano essere oggetto di trattamento quando esso sia “necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria”.

Il riferimento all’art. 2-terdecies D.lgs. 196/2003, non pare, tuttavia, calzante nel caso di specie. Infatti “in tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 (…) non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest’ultimo” (Cass. n. 17790/2015).

Il diritto di accesso dell’erede dovrebbe fondarsi, invece, sul principio, richiamato dal Tribunale di Treviso, di cui all’art. 9, par. 2 lett. f) Reg. UE 679/2016, con la conseguenza che l’erede ha diritto di conoscere il nominativo dei beneficiari delle polizze vita, in quanto informazione a lui necessaria per esercitare un diritto giudizio.

Purtroppo le cronache giudiziarie riferiscono di casi in cui il legittimario pretermesso è costretto ad agire in giudizio contro la compagnia assicurativa e il Garante per ottenere l’accertamento del proprio diritto e l’ingiunzione al titolare del trattamento di comunicare i nominativi dei beneficiari di polizza.

Sarebbe più efficiente se queste informazioni venissero fornite all’erede pretermesso già in sede stragiudiziale. Ciò potrebbe avvenire subordinatamente a motivata richiesta dell’erede pretermesso, cioè laddove l’istanza sia dichiaratamente volta ad ottenere il nominativo dei beneficiari al solo fine di consentire all’ereder di esercitare in giudizio l’azione di riduzione o altra azione a tutela dei propri diritti. Il che è del tutto conforme al dettato del Reg. UE 679/2016, il cui 52° Considerando prevede che la deroga al divieto di trattamento i dati personali “dovrebbe anche consentire di trattare tali dati personali se necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto, che sia in sede giudiziale, amministrativa o stragiudiziale”.

Si eviterebbe in tal modo all’erede di sopportare tempi e costi del procedimento giudiziario e alla compagnia assicurativa ed al Garante di evitare la più che probabile condanna alle spese processuali.

Fonte: diritto24