Per favorire lo sviluppo economico e l’incremento dell’occupazione, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 dicembre 2014, è stato istituito un regime che promuove la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione, in conformità all’articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.
Questo misura è complementare alla Legge 49/85, nota come legge Marcora, la quale prevede la concessione di finanziamenti agevolati alle società cooperative in cui le società finanziarie partecipate dal Ministero dello Sviluppo Economico, Soficoop sc e CFI Scpa, hanno assunto partecipazioni così come previsto dalla predetta legge Marcora.
Questa tipologia di finanziamento agevolato, insieme alla partecipazione delle società finanziarie secondo la legge Marcora, garantisce un adeguato e bilanciato sostegno finanziario al “piano d’impresa” delle società cooperative, sia attraverso mezzi propri sia tramite l’indebitamento a medio-lungo termine.
Questo decreto stabilisce, infatti, che il finanziamento agevolato sia concesso dalle stesse società finanziarie partecipate dal Ministero dello Sviluppo Economico, alle quali è stata affidata l’attuazione degli interventi, nel capitale proprio ai sensi della legge Marcora.
I fondi previsti per la concessione dei finanziamenti agevolati ammontano a circa 9,8 milioni di euro.
Questi finanziamenti agevolati sono destinati a sostenere:
- sull’intero territorio nazionale, la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, di società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive integrazioni e modificazioni e di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata;
- nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, oltre a quanto previsto al punto precedente, lo sviluppo o la ristrutturazione di società cooperative esistenti.
I finanziamenti agevolati hanno una durata massima di 10 anni, sono regolati a un tasso di interesse pari al 20% del tasso comunitario di riferimento e hanno un importo massimo non superiore a 4 volte il valore della partecipazione detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria (importo comunque non superiore a euro 1.000.000,00)